Consenso informato e trattamento dati

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Premesso che “la libertà personale è inviolabile” – art. 13 della Costituzione – e  che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” – art. 32  della Costituzione – regola ribadita dall’articolo I della Legge 13 maggio 1978 nr. 180, nonché, più in generale, dall’articolo 34 della Legge 23 dicembre 1978 nr. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ne consegue che al centro della attività clinica della professione di psicologo vi è il principio del consenso, il quale esprime una precisa scelta di valore nel modo di concepire il rapporto con il cliente, nel senso che detto rapporto risulta fondato prima sui diritti del cliente e poi sui doveri dello psicologo. Sono perciò da ritenere illegittimi i trattamenti psicoterapeutici extra-consensuali, non sussistendo un “dovere di curarsi” (se non nei definiti limiti di cui all’Art. 32 comma 2 Cost.).

Fatte queste dovute premesse quello che conta nel rapporto psicoterapeutico con il cliente è dunque il consenso informato, ossia l’adesione volontaria e consapevole alla terapia proposta, previa informazione circa i suoi costi e i benefici e le sue concrete modalità e tempi di svolgimento. A tale proposito il Codice Deontologico degli Psicologi all’Art. 24 precisa come:”Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata“. Va ben compreso come l’obbligo di ottenere il consenso informato del cliente è del tutto autonomo rispetto alla riuscita della terapia, e perciò, lo psicologo che abbia omesso di raccogliere il consenso informato, incorre in responsabilità anche se la prestazione sanitaria viene eseguita correttamente (sentenza nr. 6464, emessa dalla Corte di Cassazione l’8 luglio 1994).

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